Statuto

Statuto dell'associazione Ticinese delle Istituzioni Sociali

Nome e sede

art. 1.1

Sotto la denominazione ASSOCIAZIONE TICINESE DELLE ISTITUZIONI SOCIALI (detta in seguito ATIS) si costituisce un’associazione a norma degli art. 60 e sgg. del Codice civile svizzero. La sede dell’Atis è presso il domicilio del presidente.

art. 1.2

ATIS subingredisce nell’attivo e nel passivo della disciolta ATIM e ne raccoglie il patrimonio morale e materiale.

 

scopo

Art.2

L’ATIS si propone di favorire la collaborazione e la solidarietà tra i propri membri e di appoggiarne l’azione nei rapporti con le autorità e con altri enti onde promuovere e sostenere l’educazione, l’assistenza, l’integrazione sociale e il benessere dei loro utenti, rispettando l’identità di ogni singola istituzione associata. L’ATIS collabora con i propri membri per la formazione e l’aggiornamento dei loro operatori.

Membri

Art.3

Può essere membro dell’ATIS ogni istituzione senza fine di lucro che si dedichi al promovimento della persona in tutte le sue dimensioni e nel rispetto dei diritti e dei valori umani, sociali ed etici. Per istituzione s’intende quella privata o pubblica nella forma dell’associazione di persone, fondazione o persona giuridica, o altra forma prevista dal diritto pubblico avente organizzazione propria e che svolge la sua attività con mezzi idonei.

Organi

Art.4

Gli organi dell’ATIS sono:

  1. a) l’assemblea;
  2. b) il comitato;
  3. c) i revisori.

Assemblea

Art.5

L’assemblea è costituita dai delegati.
Ogni membro ha diritto a due delegati.
L’assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta all’anno.
L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal comitato.
Essa si riunisce in forma straordinaria quando almeno 1/5 dei membri lo richiede in forma scritta.

Art.6.1

L’assemblea:

  1. a) approva e modifica lo statuto;
  2. b) elegge e revoca il comitato e i revisori;
  3. c) elegge il presidente fra i membri del comitato, scelto tra i rappresentanti dei Consigli o dei Comitati delle istituzioni;
  1. d) delibera sul programma presentato dal comitato;
  2. e) approva il rendiconto morale e finanziario annuale;
  3. f) decide su proposte formulate dal comitato e figuranti all’ordine del giorno;
  4. g) approva l’ammissione e l’esclusione di membri su proposta del comitato;
  5. h) decide lo scioglimento dell’associazione.

Art.6.2

Ogni membro può sottoporre in forma scritta, al comitato, delle proposte riguardanti argomenti da inserire fra le trattande all’ordine del giorno dell’assemblea.

Art.7

L’assemblea decide a semplice maggioranza dei membri presenti.
Ogni delegato ha diritto ad un solo voto. Per la modifica dello statuto, l’ammissione di nuovi membri e per lo scioglimento dell’associazione è richiesta la presenza di due terzi almeno dei membri.

Art.8

Il comitato si compone di almeno nove persone, ed è formato in modo paritetico da rappresentanti dei Consigli e dei Comitati delle istituzioni e da rappresentanti dei direttori. Nelle rappresentanze si terrà conto dei diversi settori istituzionali.
Inoltre, il presidente della conferenza delle direzioni ne è membro di diritto.
Il comitato sta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il comitato sceglie nel proprio seno un vicepresidente e nomina un segretario cassiere. Il comitato attua gli scopi sociali ed esegue le decisioni adottate dall’assemblea.

Comitato

art.9

Il comitato, eletto all’inizio del quadriennio di nomina, presenta, alla prima assemblea successiva, il suo programma per la discussione e per l’approvazione.

Art.10

ll comitato designa i rappresentanti di diritto dell’ATIS nelle organizzazioni e negli enti presso i quali l’associazione è tenuta a farsi rappresentare.

Art.11

Per raggiungere lo scopo sociale, il comitato è autorizzato ad organizzare manifestazioni o ad indire giornate di studio e corsi di aggiornamento.

Rappresentanza

Art.12.1

L’ATIS è rappresentata, di fronte a terzi, dal presidente (o in sua vece dal vice-presidente) e dal segretario cassiere.

Art.12.2

Il comitato stabilisce il regime delle firme sociali.

Segretariato stabile

Art.13

Al fine di assicurare l’azione sociale, la necessaria continuità e compatibilmente con le condizioni economiche dell’associazione, il comitato può istituire un segretariato stabile ed operativo.
Il comitato ne fissa la sede e ne determina i compiti e la retribuzione.

Conferenza delle direzioni

Art.14

I direttori delle istituzioni associate si riuniscono nella conferenza delle direzioni, organo consultivo dell’Associazione, per l’esame dei problemi tecnici e professionali e per formulare eventuali proposte al comitato.

Art.15

La conferenza conferenza delle direzioni si organizza internamente e può anche emanare un regolamento proprio, approvato dal comitato.

Art.16

La conferenza conferenza delle direzioni è convocata:
a) su iniziativa propria;
b) su richiesta del comitato;
Copia del verbale di ogni riunione della Conferenza dei direttori sarà trasmessa al comitato.

Art.17

L’ufficio di revisione, composto da due revisori scelti fra i delegati, presenta ogni anno il rapporto finanziario da sottoporre all’assemblea.
I revisori sono eletti ogni anno e sono rieleggibili.

Ufficio di revisione

Art.18

I mezzi finanziari dell’ATIS sono costituiti:
a) dalle tasse annuali dei membri;
b) da contributi, doni e sussidi privati e pubblici.
La tassa è fissata ogni anno dall’assemblea nella sua riunione ordinaria, su proposta del comitato.

Art.19

Gli obblighi dell’associazione sono coperti unicamente dal patrimonio sociale.
La responsabilità dei singoli membri è esclusa.
I membri non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale che è di esclusiva proprietà dell’associazione.
In caso di scioglimento dell’ATIS, il patrimonio sociale sarà destinato, a giudizio dell’assemblea, ad opere di assistenza o di previdenza.

Art.20

Per l’anno in cui il presente statuto entra in vigore, il rendiconto morale e quello finanziario annuali dell’anno precedente saranno discussi e approvati dall’assemblea nella sua riunione ordinaria, alla presenza del comitato in carica nel periodo precedente, comitato che darà scarico all’assemblea del proprio mandato.

Norme transitorie

Art.21

Per quanto non è previsto dal presente statuto trovano applicazione le norme del Codice civile svizzero.

Giubiasco, 11 novembre 1989 modifiche successive:
Sorengo, 6 aprile 1990
Balerna, 27 settembre 1991
Claro, 26 novembre 1993
Lugano, 26 maggio 2011
Lugano, 28 maggio 2013